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ddl 2273 sulle persone transgener

openmind | 16 Ottobre, 2007 10:45

ANALISI CRITICA

sul Disegno Di Legge 2733 sulle persone "transgenere"
presentato da Vladimir Luxuria senza nessun tipo di contatto
e lavoro in comune con le associazioni transgender.

 

(in allegato il ddl)

 

Il ddl Luxuria e' debole a partire dalla sua relazione
introduttiva, dalla quale non si deduce esattamente l'obiettivo,
poiche' il testo pare contraddire quello che sarebbe (o per lo
 meno dovrebbe essere) l'obiettivo primario, ovvero consentire
alle persone trans di rettificare gli atti dello stato civile a
 prescindere dall'intervento chirurgico di riassegnazione dei genitali.

L'articolo 1 e' contraddittorio: laddove infatti si dice che la persona
"transgenere" e' quella in cui siano assenti patologie psichiatriche che
determinino l'incapacita' di intendere e di volere, al comma 2(a)
la stessa persona transgenere e' definita sulla base di una condizione
 psichiatrica, come indicato nel comma 2(b).

Nemmeno la legge 164, che e' stata criticata per aver indotto ad una
eccessiva medicalizzazione, aveva, quanto meno nel testo,
adottato una definizione psichiatrica delle persone trans.

 

L'articolo 5 definisce una Commissione nazionale che pare essere una
istituzione dalle competenze poco chiare, se non di natura burocratica
 (nomina dei presidenti delle Commissioni regionali).

Le competenze sostanziali sono attribuite alle commissioni regionali
alle quali sono attribuite tutte le funzioni sulla determinazione delle
fasi dell'iter di transizione.

Non sono chiare le modalita' di funzionamento delle commissioni regionali:
la legge stabilisce soltanto che ogni persona in fase di transizione
dovrebbe rivolgersi presso la Commissione con sede nel capoluogo di regione
di residenza per ogni aspetto della fase di transizione che comporti 
interventi chirurgici o terapie mediche (anziche' facilitare la decentralizzazione 
dell'assistenza sanitaria, quanto meno per quanto riguarda la prescrizione
delle terapie ormonali).
 

 

 

Il comma 2 e' particolarmente anomalo: fa riferimento a due interventi di
chirurgia,di cui uno, la rinoplastica, di indiscutibile natura estetica non
connesso al genere (il naso non costituisce un carattere sessuale secondario), 
mentre non menziona una serie di interventi ben piu' importanti 
(una nota anedottica: e' curioso che il ddl indichi specificamente i
due interventi chirurgici a cui la prima firmataria del ddl si e' sottoposta).

 

L'articolo 7 disciplina la rettificazione degli atti dello stato civile in
forza di sentenza del giudice di pace. La legge non chiarisce le modalita' 
della decisione, non specifica se il giudice possa o debba disporre la perizia
 e, soprattutto, non determina se la rettificazione possa essere effettuata 
indipendentemente dalla riassegnazione chirurgica dei genitali.

 

In altri termini non chiarisce un punto centrale su cui la legge 164 era
 ambigua ed aveva indotto ad una interpretazione restrittiva della stessa.

 

Questo ddl e' ugualmente ambiguo ed anzi, parrebbe propendere per una
lettura opposta: paradossalmente i giudici, cui spetta la decisione ultima 
in materia di rettificazione, potrebbero riferirsi alla giurisprudenza consolidata 
per mantenere lo status quo.

Non e' inoltre chiaro quale sia il ruolo del certificato di pieno
riconoscimento di genere ed i criteri per il suo rilascio se la decisione
della rettificazione degli atti dello stato civile e' delegata al giudice.

Su questo aspetto la legge e' assolutamente confusa.

 

L'articolo 8 e' anomalo: la rettificazione di cui all'articolo 7 e' di
per se'la rettificazione del genere.

Il significato del comma 1 dell'articolo 8 e' pertanto incomprensibile,
salvo lasciar intendere che la sentenza di rettificazione non determinerebbe
anche il nuovo nome (sarebbe apparentemente necessario un secondo procedimento
amministrativo, da stabilirsi ai sensi del comma 2, inducendo ad un procedimento
in due fasi, che e' stato duramente avversato nei 25 anni di 
applicazione della legge 164).

 

L'articolo 12 introduce un'altro elemento regressivo rispetto alla pratica
 attuale: laddove infatti molte persone trans si sono battute per evitare 
lo scioglimento ex officio, per affermare un principio importante di 
autodeterminazione per cui comunque l'iniziativa dello scioglimento, 
ancorche' obbligatorio, debba essere assunta dalla parte interessata, 
la scelta della parola "produrre" pare indicare l'opposto.

 

Se gli articoli 15-19 e 21 paiono superflui, l'articolo 22 pone
problemi significativi, e non risolve il problema delle persone trans
nella fase di transizione: laddove infatti, sarebbe opportuno prevedere
la rettificazione degli atti dello stato civile nella fase di transizione
 proprio per evitare che l'identita' di genere della persona sia costantemente
 esibita, la legge prevede che la persona debba esibire la propria "tessera 
di transizione" per avere diritto al riconoscimento della propria identita'.

 

Cio' parrebbe comportare altresi che la persona che non si sottoponga ad intervento di
riassegnazione (che a quanto pare e' l'elemento che determina la possibilita'
 di rettificazione degli atti dello stato civile), dovra' fare uso della tessera
 per tutta la durata della sua vita.

L'articolo 25 e' generico e non prevede misure effettive per
 combattere la discriminazione basata sull'identita' di genere.


scarica il ddl

 15PDL0032570.pdf

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